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Risarcimento per le vittime italiane del regime nazista

  • Immagine del redattore: Avv. Luca Lezzi
    Avv. Luca Lezzi
  • 24 ago 2022
  • Tempo di lettura: 3 min

Istituito il fondo per il ristoro dei danni subiti per le vittime di crimini di guerra perpetrati dal Terzo Reich

L'art. 43 del Decreto Legge n. 36 del 30.04.2022 (misure urgenti per l'attuazione del PNRR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100, entrato in vigore il 01.05.2022, ha istituito il "Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945" La norma prevede l'istruzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo per il predetto ristoro, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale Tedesca reso esecutivo con il DPR n. 1263 del 14 aprile 1962.

Il fondo prevede una dotazione di € 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Sono a carico del Fondo anche le spese processuali liquidate nelle sentenze e, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto e a quelli instaurati successivamente, vi è la possibilità di definire il giudizio senza attendere la pubblicazione della sentenza, mediante una transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.


CHI HA DIRITTO DI ACCESSO AL FONDO?


Hanno diritto di accesso al Fondo tutti coloro che hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti per crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 27 ottobre 2022 (termine esteso dalla Legge n. 79 del 29.06.2022).

Possono intraprendere le azioni giudiziarie di accertamento dei danni subiti per crimini di guerra anche gli eredi delle vittime.

COME SI ACCEDE AL FONDO


Per poter accedere al fondo, oltre ad ottenere una sentenza di condanna (o una transazione), occorre attendere il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrebbe essere emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che stabilirà: a) la procedura di accesso al Fondo; b) le modalita' di erogazione degli importi agli aventi diritto; c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo 43.

Una volta ricevuto il pagamento dei danni subiti dalle vittime di guerra, si estinguerà, automaticamente, ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie.

I PRECEDENTI


Recentemente il Tribunale di Cassino, con la sentenza n. 768/22 del 30 maggio 2022, ha dichiarato la Repubblica Federale Tedesca responsabile per i danni non patrimoniali subiti da un deportato in conseguenza dei trattamenti disumani derivanti dalla prigionia in un campo di lavoro, condannando la germania al pagamento in favore degli eredi (moglie e figli), della somma complessiva di € 172.130,67 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Il militare, di truppa dell'Esercito Italiano, venne deportato dai nazisti nel 1943 presso una miniera di carbone e costretto ad estenuanti lavori forzati oltre che a trattamenti inumani e spietati.


Il giudice, accogliendo la domanda, ha affermato che:

"La deportazione di un appartenente alle forze armate e la sua sottoposizione a lavori forzati, in condizione di denutrizione e senza la possibilità di astenersi dallo svolgimento delle mansioni assegnate nonostante il precario stato di salute, integrano violazioni di diritti della persona di rango costituzionale".


"La Repubblica Federale Tedesca, ai sensi dell'art. 2059 c.c. è tenuta a rispondere verso gli eredi del de cuius per le sole sofferenze morali e fisiche subite dallo stesso tra la data della cattura, risalente al 1943, e quella del rimpatrio, avvenuto nel 1945".


Per la liquidazione del danno non patrimoniale (inabilità temporanea assoluta derivante da lesione psicofisica di massima intensità per il periodo dei lavori forzati e di intensità media per i mesi seguenti) ha utilizzato le note tabelle milanesi, riconoscendo un risarcimento di € 149,00 per ciascuno dei 93 giorni intercorsi tra la deportazione e la fine del lavoro in miniera, nonché € 99,00 per ciascuno dei 708 giorni compresi tra l'adibizione all'attività di piantone e il definitivo rientro in Italia.


Il Giudice ha inoltre riconosciuto gli interessi per il ritardato pagamento a decorrere dalla data di consumazione del fatto illecito, coincidente con la fine della prigionia.

stabilendo che l'intera somma, che sarebbe spettata al defunto, potrà essere incassata dagli eredi a titolo di danno iure hereditario.

 
 
 

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