Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto "RISTORI"
- Avv. Luca Lezzi
- 29 ott 2020
- Tempo di lettura: 5 min
Le misure previste dal d.l. n. 137/20 per aiutare le attività danneggiate dalle restrizioni per arginare l'emergenza sanitaria causata dal covid-19

Il "Decreto Ristori" (decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre scorso.
L'obiettivo del decreto-legge è “ristorare" le attività economiche interessate dalle misure restrittive del DPCM del 24 ottobre, oltre a tentare di arginare ulteriormente l'aumento dei contagi.
Il decreto contiene 32 articoli che prevedono lo stanziamento di 150 milioni a fondo perduto, una misura che, come descritto dal premier Conte, contempla un indebitamento netto di 5,4 miliardi e 6,2 miliardi in termini di saldo netto da finanziare.
I milioni di euro stanziati sono destinati all'acquisto e fornitura di tamponi antigenici rapidi, alle misure per la didattica a distanza, ai rimborsi per gli spettacoli dal vivo, ai fondi per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Vengono prorogate, con alcune modifiche, le misure prese nei precedenti provvedimenti, allungando per ulteriori 6 settimane la cassa integrazione, prevedendo ulteriori contributi a fondo perduto per bar e ristoranti, il blocco dei pignoramenti immobiliari (fino al 31 dicembre), il credito d’imposta sugli affitti (3 mesi), ulteriori sei settimane di cassa integrazione, lo stop ai licenziamenti fino al 31 gennaio, le norme per la semplificazione degli adempimenti giudiziari e per la digitalizzazione della giustizia.
Vengono altresì previsti indennizzi per atipici, stagionali e addetti del settore sport (€ 800), lavoratori dello spettacolo (€ 1000), istituzione del servizio nazionale per il “contact tracing”.
Confermata la cancellazione della seconda rata dell’Imu, che scadeva il 16 dicembre, per le attività chiuse o che hanno subito limitazioni nell’orario di lavoro.
Contributi a fondo perduto per bar, ristoranti e discoteche
Le attività chiuse, o con orario ridotto, a causa dei DPCM di ottobre, potranno ricevere un contributo a fondo perduto, con un limite massimo di € 150.000, e precisamente:
Per i bar fino al 150% di quanto ricevuto col il decreto Rilancio;
I ristoranti fino al 200%;
Le discoteche fino al 400%.
Il contributo spetta ai titolari di partita IVA che svolgono attività nei settori individuati da codici ATECO riportati nella tabella allegata al decreto (Può scaricarla, insieme al D.L., cliccando sul link in fondo a questo articolo). La somma verrà accreditata direttamente sul conto corrente dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal d.l. “Rilancio”. La somma da accreditare corrisponderà ad una percentuale degli importi già corrisposti con i precedenti decreti.
Indennizzi per specifiche categorie di lavoratori
Il d.l. "Ristoro" prevede:
800 € per i lavoratori dello sport;
1000 € per gli stagionali del turismo e gli addetti del settore spettacolo.
Prorogata la cassa integrazione di ulteriori sei settimane, da utilizzare entro il 31 gennaio 2021. Prorogato il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio 2021.
Per i datori di lavoro privati, non agricoli, che “non” richiedono i trattamenti di integrazione salariale, si riconosce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per massimo quattro mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La misura dell’esonero è determinata sulla base della riduzione di fatturato registrato nei primi tre trimestri 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019.
Seconda rata IMU
Cancellata la rata del 16 dicembre per le attività chiuse o limitate nell’orario dalle restrizioni del DPCM 24 ottobre. L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili.
Locazioni uso non abitativo e affitto d’azienda
Credito d’imposta pari a tre mensilità del canone di affitto (ottobre, novembre, dicembre), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, in favore di conduttori operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’allegato n. 1 di cui al decreto Ristoro (le medesime indicate con codice ATECO che potranno beneficiare dei contributi a fondo perduto, elenco visibile scaricando il decreto in fondo alla pagina).
Aumentato l'organico della Polizia Locale per implementare i controlli
Per assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell’emergenza e le attività correlate alla fase post-emergenziale, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale, disposte a decorrere dall’entrata del decreto Ristori e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale. La maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie.
Processo amministrativo
Si consente lo svolgimento dei processi amministrativi tramite strumenti processuali che consentano l’esercizio della giurisdizione senza rischi per gli operatori interessati, salvaguardando, al contempo, il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti e del difensore. In riferimento alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei TAR, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, si estende l’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 4, c. 1, del d.l n. 28 del 2020, in tema di discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d’ufficio. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza.
Giustizia: semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze
Il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze ex art. 415-bis, cpp, presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene tramite deposito dal portale del processo penale telematico. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli sopra indicati, viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento, dove si indicheranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.
Udienze civili e penali
Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse (art. 128 c.p.c. e art. 472, c. 3, c.p.p.). La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, anche in assenza del consenso richiesto ai sensi dell’art. 221, c. 9, d.l. n. 34 del 2020, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento, in tutti i casi in cui la presenza fisica dei soggetti indicati non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal P.M., dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti, possono essere tenute mediante collegamenti da remoto. Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
Scarica qui il testo integrale del decreto "Ristoro"
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