Assegno di mantenimento. È dovuto l'assegno all'ex coniuge anche se ha un nuovo compagno.
- Avv. Luca Lezzi
- 13 giu 2022
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La Cassazione, con una recente ordinanza ha affermato il principio, applicabile sai in caso di separazione che di divorzio, che prevede il riconoscimento di un assegno di mantenimento all'ex anche se ha un nuovo compagno.
Il principio, affermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 18862/2022, ha ribaltato la decisione della Corte di Appello che, in accoglimento della domanda del marito, non aveva riconosciuto un assegno di mantenimento alla moglie, in quanto la donna aveva un nuovo compagno che le pagava viaggi, cene e l'aveva aiutata a pagare altre spese.
La vicenda ha inizio con la pronunciata della separazione con la quale il Tribunale aveva posto a carico del marito un assegno mensile per la figlia ed uno per la moglie.
L'uomo propose quindi reclamo davanti alla Corte di Appello chiedendo la revoca delle disposizioni che riconoscevano un contributo economico per la figlia e la moglie. Il reclamo venne accolto, riducendo il contributo mensile per la figlia e revocando in toto quello per la moglie.
La Corte territoriale motivo la decisone in quanto la moglie aveva intrapreso una relazione sentimentale con un altro uomo, tale da poterla considerare una coppia di fatto, anche in assenza di una vera e propria convivenza, in quanto il nuovo compagno le aveva pagato spese ingenti, oltre a pagarle viaggi e cene.
Spese che la donna non poteva permettersi visto che dichiarò di trovarsi in difficoltà economiche.
Il giudice d'appello ritenne, quindi, applicabile a questo caso di separazione, il principio affermato dalla Cassazione che riguardava però l'assegno divorzile, ossia che l'ex coniuge non ha diritto alla misura se ha un nuovo compagno, anche senza una convivenza (coabitazione) continuativa, essendo sufficiente una relazione sentimentale ed interessi economici.
A questa decisione la moglie ricorse in Cassazione, contestando che il principio applicato dalla Corte di Appello riguardava solo l'assegno divorzile e non anche l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, e che detto orientamento giurisprudenziale richiedeva, ai fini del disconoscimento dell'assegno, che con il nuovo compagno vi fosse un progetto di vita comune e un rapporto consolidato e protratto, tale da incidere positivamente sulle condizioni economiche della richiedente.
La Cassazione ha accolto il ricorso della moglie affermando che "la nuova convivenza non esclude automaticamente la revoca dell'assegno".
Gli Ermellini hanno precisato che la nuova relazione "deve presentare i caratteri della stabilità e della continuatività, anche in assenza di una coabitazione ma anche l'elaborazione di un diverso progetto di vita, caratterizzato dalla condivisione di nuovi bisogni, interessi, abitudini, attività e relazioni sociali, tali da comportare il superamento del modello familiare cui era improntata la pregressa esperienza coniugale, e con esso del tenore di vita precedentemente goduto."
Solo così si crea la comunione spirituale e materiale di vita che richiede l'assunzione di doveri reciproci di assistenza morale e materiale, che permette identificare il nuovo nucleo come una famiglia di fatto.
In definitiva, anche in presenza di una nuova copia di fatto, se l'uomo e la donna hanno due residenze diverse e, quindi, non coabitano, non è sufficiente il pagamento di alcune spese per giustificare la revoca dell'assegno ma è necessario che l'aiuto economico sia riconducibile alla precisa volontà di mantenere la donna in senso ampio, valutando anche quale sia l'apposito economico di quest'ultima alla nuova relazione.
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