COME COMPORTARSI IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

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L’incidente stradale è definito dalla Convenzione di Vienna del 1968, come un evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone.
Quando si verifica un sinistro stradale la prima azione da compiere è quella della raccolta di dati e/o informazioni utili al fine di facilitare una rapida definizione della procedura di risarcimento.
Nella fattispecie è necessario annotare le generalità del conducente e del proprietario degli altri veicoli coinvolti nel sinistro, corredate dei corrispondenti numeri di codice fiscale, il tipo di veicoli ed i numeri di targa degli stessi, oltre che i numeri di polizza e le rispettive Compagnie di Assicurazione, nonché la presenza di eventuali testimoni (La mancata indicazione di eventuali testimoni, a seguito delle modifiche introdotte al Codice delle Assicurazioni, comporterà l'inammissibilità della richiesta di prova testimoniale in caso di azione giudiziale).
Qualora la responsabilità del sinistro non sia contestata dal responsabile, e quindi sia accertata a suo carico, è opportuno compilare il modulo C.A.I. (constatazione amichevole di incidente – detto anche modulo blu o Cid, il cui modello è approvato dall’IVASS), e sottoscriverlo congiuntamente.
La trasmissione del modulo C.A.I., compilato e debitamente sottoscritto da entrambi i conducenti, alla compagnia di assicurazione incaricata della gestione del sinistro, generalmente è sufficiente all’ottenimento del indennizzo dei danni subiti, oltre ad obbligare le compagnie a comunicare l'offerta di risarcimento del danno entro 30 giorni, invece dei canonici 60 (90 in caso di danni a persone).
In particolare, la sottoscrizione congiunta del predetto modello fa sorgere la presunzione (salvo prova contraria fornita dall’impresa di assicurazione) che il sinistro sia accaduto nelle modalità di tempo e di luogo e con le conseguenze di cui alla descrizione in esso contenuta (cfr. art. 143, c. 3, Cod. Ass.)
La sottoscrizione del C.A.I. ha, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, valore di confessione stragiudiziale, pertanto liberamente apprezzabile dal giudice.
Equivalente alla compilazione del modulo C.A.I. è la trasmissione di una comunicazione, sottoscritta da entrambi i conducenti, che contenga tutti i dati e gli elementi utili all’individuazione dei soggetti obbligati, della dinamica del sinistro e dei danni subiti a causa dello stesso.
Passiamo ora ad analizzare il caso in cui vi sia contestazione in ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro o sull’entità dei danni etc.
In questa ipotesi è necessario rinvenire tempestivamente le prove sulla dinamica del sinistro, annotando i dati di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente, scattando fotografie, o richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine affinché redigano un verbale di constatazione di incidente.
In caso di lesioni, gravi o apparentemente non tali, è necessario raggiungere il punto di pronto soccorso sanitario più vicino; qualora, invece, i danni riportati rendessero inopportuno lo spostamento, è inevitabile la richiesta di intervento sul posto dei sanitari.
Nell’ipotesi in cui si richieda l’intervento delle forze dell’ordine, sarà poi cura del danneggiato farsi rilasciare copia del verbale di accertamento del sinistro presso i competenti uffici dell’autorità intervenuta, redigendo apposita istanza o compilando gli opportuni moduli.
Per quanto riguarda la questione relativa allo spostamento dei veicoli dalla posizione in cui si sono venuti a trovare dopo l’incidente, il consiglio è quello di non rimuoverli, al fine di consentire agli agenti accertatori una precisa e dettagliata ricostruzione della dinamica del sinistro.
Al riguardo, è comunque opportuno precisare che, qualora i veicoli (o anche uno solo di essi) costituiscano intralcio alla circolazione, i rispettivi proprietari e conducenti saranno sanzionabili per le violazioni di cui agli artt. 161 e 189 C.d.S., salvo in caso in cui uno, o entrambi i conducenti, abbiano subito lesioni fisiche, tali da non consentire lo spostamento dei veicoli.
Una volta concluse le operazioni di accertamento, i veicoli andranno rimossi e, nel caso di inamovibilità di uno o più veicoli, qualora la rimozione venga affidata ad un’azienda privata di carro attrezzi, è necessario farsi rilasciare apposita fattura al fine di richiederne poi il rimborso alla compagnia di assicurazioni tenuta al risarcimento del danno.
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“LA DENUNCIA DI SINISTRO E LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO”
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Successivamente all’acquisizione dei dati di cui alla prima parte dell’articolo, i proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro (a prescindere se fossero o meno anche i conducenti dei mezzi), devono denunciare il sinistro:
a) o alla propria compagnia assicurativa nelle ipotesi di applicazione della procedura di indennizzo diretto;
b) o alla compagnia assicurativa del soggetto ritenuto responsabile dell’incidente in tutti quei casi di applicazione della procedura di risarcimento ordinaria.
Tale denuncia andrà effettuata preferibilmente avvalendosi del modulo fornito dall’impresa di assicurazione, oppure con comunicazione contenente tutti i dati relativi al sinistro ed alle parti coinvolte.
Per quanto non previsto espressamente dall’art. 148 del Cod. Ass., in è consigliabile inviare una copia della denuncia anche alla persona responsabile e alla compagnia di assicurazione di controparte.
Ovviamente, la richiesta di risarcimento potrà variare in relazione alle modalità con cui il sinistro è accaduto (ergo delle conseguenze prodotte sui mezzi e/o persone coinvolte).
Ad ogni modo, il danneggiato invierà (con raccomandata a.r.) alla Compagnia di Assicurazione competente per la gestione del sinistro una comunicazione contenente:
1) il modulo di constatazione amichevole di sinistro (qualora esistente);
2) dati anagrafici dei conducenti e dei proprietari dei veicoli (qualora non coincidenti tra essi);
3) in caso di lesioni sarà necessario indicare altresì il codice fiscale, occupazione e reddito degli aventi diritto al risarcimento;
4) dichiarazione – ex art. 142 Cod. Ass. – attestante il diritto o meno a ricevere prestazioni assicurative da parte di istituti di assicurazione sociale (ad es. Inail / Inps);
5) dati dei veicoli (modello e targa) e delle relative compagnie di assicurazione;
6) le generalità di eventuali testimoni presenti al momento del sinistro (ricordando che la mancata indicazione dei testimoni impedisce che gli stessi possano essere escussi dal giudice competente in caso di azione giudiziale)
6) dinamica del sinistro con riserva di integrare le informazioni e/o produrre ulteriore documentazione (ad es.: allegare dichiarazioni testimoniali scritte con allegato documento di identità del dichiarante, allegare verbale di sinistro redatto dagli agenti accertatori, produrre documentazione fotografica etc.);
7) descrizione (anche soltanto indicativa) dei danni materiali e/o fisici subiti, con riserva di integrazione documentale (ad es.: preventivi danno auto, spese per soccorso stradale / auto sostitutiva, certificato medico di pronto soccorso / perizia medico-legale di parte, certificazione relativa alle spese mediche sostenute);
8) nel caso in cui vi sia il decesso di uno o più soggetti coinvolti nel sinistro è necessario allegare lo stato di famiglia delle vittime, la dichiarazione dei redditi (o CUD) o buste paga recenti, cartella clinica etc.;
9) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono ispezionabili, con specificazione dei recapiti telefonici tramite i quali fissare preventivamente un appuntamento per la perizia su cose e persone.
Conclusa questa breve ma dettagliata disamina, tratteremo a breve delle due procedure di indennizzo diretto e risarcimento ordinario, specificando i diversi ambiti applicativi delle due fattispecie; ciò al fine di guidare il lettore ad una corretta modalità di gestione delle varie tipologie di sinistro stradale.
LA PROCEDURA DI INDENNIZZO DIRETTO
Gli artt. 143 e ss. del D.Lgs 07.09.2005 (Codice delle Assicurazioni) disciplinano la modalità di risarcimento del danno tramite “indennizzo diretto”, ovvero la fattispecie in cui il danneggiato deve rivolgersi direttamente alla propria compagnia di assicurazione che, pertanto, sarà tenuta a risarcire il danno dell’assicurato, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- nel sinistro sono rimasti coinvolti solo due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia (ovvero immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, se assicurati con compagnie aventi sede legale in Italia o, comunque, con imprese assicuratrici che esercitino l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice delle assicurazioni, e sempre a condizione che le stesse abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto);
- il sinistro ha causato danni al veicolo, alle cose trasportate, e/o danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%;
- il proprietario / conducente non sia responsabile (quanto meno non integralmente) dell’incidente occorso.
La procedura di indennizzo diretto si applica anche nel caso in cui sui veicoli coinvolti nel sinistro fossero presenti terzi trasportati, e anche se questi abbiano riportato lesioni gravi, con la precisazione che, la richiesta di risarcimento del trasportato dovrà essere effettuata tramite procedura ordinaria.
LA PROCEDURA DI INDENNIZZO ORDINARIA
E’ necessario seguire la procedura tradizionale di risarcimento, ovvero il dannegggiato dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo responsabile del sinistro nei casi in cui:
- nell’incidente siano rimasti coinvolti più di due veicoli;
- l’incidente abbia causato lesioni al conducente superiori a nove punti di invalidità (lesioni gravi);
- non sia stato possibile identificare uno dei veicoli a causa di un suo repentino allontanamento;
- uno dei veicoli non sia assicurato;
- il sinistro sia accaduto all’estero o coinvolga veicoli immatricolati all’estero;
- nell’incidente sia rimasto coinvolto un veicolo a motore ed uno ad altra propulsione (es. bicicletta) ovvero siano rimasti coinvolti ciclomotori o macchine agricole/operatrici non munite di targa;
- non vi sia stata collisione tra i due veicoli coinvolti;
- siano state provocate lesioni a pedoni e/o ad altre persone non trasportate;
- siano riscontrabili danni a cose situate all’esterno del veicolo o a cose trasportate non appartenenti all’assicurato o al conducente;
- l’assicurato sia l’unico responsabile del sinistro, ovvero in presenza di altri elementi che escludano la possibilità di ricorrere alla procedura di risarcimento diretto.
Anche in questo caso sarà necessario effettuare formale richiesta di risarcimento dei danni alla compagnia del veicolo responsabile del sinistro.
Termini entro i quali l’Impresa di assicurazione deve fare l’offerta di risarcimento.
Ricevuta la richiesta di risarcimento, l'Impresa di assicurazione deve formulare una congrua offerta di risarcimento (o comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare un'offerta) entro i seguenti termini:
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30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;
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60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;
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90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.
Nel caso in cui la richiesta di risarcimento sia incompleta, i termini sopra indicati rimangono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni richieste dall'Impresa di assicurazione.
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COSA FARE SE L’IMPRESA DI ASSICURAZIONE NON COMUNICA L'OFFERTA NEI TERMINI?
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Se l'Impresa di assicurazione non formula una congrua offerta nei termini, il danneggiato potrà:
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promuovere l'azione diretta in giudizio nei confronti dell'Assicurazione, previo invito, rivolto alla compagnia che gestisce il sinistro ed al responsabile civile, ad aderire alla negoziazione assistita.
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proporre reclamo all'IVASS, segnalando l'inadempienza dell'Assicurazione che non abbia rispettato i termini. L'IVASS potrà comminare le opportune sanzioni nei confronti dell’Assicurazione negligente.
COSA FARE QUANDO SI RICEVE L’OFFERTA DI RISARCIMENTO DA PARTE DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE?
Il danneggiato, ricevuta l'offerta, potrà:
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Accettare l’offerta; l'Impresa di assicurazione provvederà quindi alla liquidazione dei danni entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e, in tal caso, il danneggiato stesso sarà tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione;
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Accettare l'offerta come acconto sul maggior dovuto, qualora ritenga che l'importo della stessa non sia proporzionato ai danni effettivamente subiti, riservandosi di agire per ottenere l'integrazione della somma presso le competenti sedi; in tal caso, l'Impresa di assicurazione provvederà ugualmente al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e la somma in tal modo corrisposta sarà imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno;
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Non rispondere, ragion per cui l’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, dovrà comunque corrispondere al danneggiato la somma offerta, che potrà essere imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
QUANDO È POSSIBILE AGIRE IN GIUDIZIO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI.
Il danneggiato potrà agire in giudizio nei confronti della propria Impresa di assicurazione ovvero di quella del responsabile del sinistro (a seconda dell'applicabilità o meno della procedura di indennizzo diretto) quando:
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l’Impresa di assicurazione abbia respinto la richiesta;
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l’Impresa di assicurazione non abbia comunicato l'offerta o il diniego nei termini previsti;
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non si sia giunti ad un accordo sull’offerta stessa.
L'azione giudiziale è esperibile soltanto se:
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siano trascorsi 60 giorni, in caso di danni solo ai veicoli (30 giorni in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti).
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siano trascorsi 90 giorni in caso di lesioni di lieve entità.
decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria Impresa di assicurazione (ovvero a quella del responsabile del sinistro nei casi di indennizzo ordinario) il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'Impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto (l’invio per conoscenza è previsto espressamente nei casi in cui risulta applicabile la procedura di indennizzo diretto).
Peraltro, in caso di citazione in giudizio della propria Impresa assicuratrice, l’Assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra Impresa di assicurazione, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
RISARCIMENTO IN CASO DI VEICOLO NON IDENTIFICATO O NON ASSICURATO
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In caso di veicolo non identificato o non assicurato, il risarcimento dei danni va chiesto al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Casi in cui interviene il Fondo di Garanzia per le vittime della strada:
1) Sinistri avvenuti in Italia
Il Fondo di Garanzia interviene in caso di sinistri causati da:
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veicoli o natanti non identificati. Il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Tuttavia, se i danni alla persona sono gravi, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare;
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veicoli o natanti non assicurati. Il risarcimento è dovuto per i danni alla persona e per i danni alle cose;
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veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
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veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose. Il risarcimento è dovuto solo a favore dei terzi non trasportati e di coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose;
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veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni. Il risarcimento è dovuto per i danni alla persona e per i danni alle cose;
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veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. Il risarcimento è dovuto per i danni alla persona e per i danni alle cose.
2) Sinistri avvenuti in un altro Stato dell'Unione Europea
Il Fondo di garanzia interviene in caso di:
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sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un’impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.
A chi inviare la richiesta di risarcimento dei danni?
La richiesta di risarcimento è rivolta al Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
Materialmente, però, deve essere spedita alla sede legale di una particolare Impresa di Assicurazione, designata dall’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).
La designazione delle Imprese di Assicurazione viene effettuata dall'Ivass con un provvedimento in via generale - cioè non in relazione ad uno specifico sinistro - ed è valida per un triennio.
Per individuare l’Impresa di Assicurazione competente, è necessario, quindi, consultare il provvedimento dell'Ivass in vigore al momento in cui viene inoltrata la richiesta di risarcimento.
La richiesta di risarcimento va inviata alla sede legale dell’Impresa di Assicurazione competente, come sopra individuata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Tale Impresa si occuperà dell’istruttoria e della liquidazione dei danni.
In caso di mancata definizione transattiva, l'eventuale azione giudiziaria dovrà essere esercitata nei confronti della medesima Impresa.
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PERCHE’ CHIEDERE UNA CONSULENZA LEGALE
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Data la complessità nel gestire la materia dell’infortunistica stradale, è buona norma, in caso di sinistro, chiedere un parere ad un avvocato con esperienza nel settore.
Lo stesso vi potrà infatti consigliare al meglio per ottenere il più giusto e congruo risarcimento dei danni e potrà, qualora ritenuto opportuno, provvedere in prima persona alla corretta istruzione della pratica di risarcimento.
La consultazione di un legale si rende ancora più consigliabile nel caso di incidenti con danni gravi; in tal caso, l’avvocato specialista saprà consigliarvi in modo ottimale sia per quanto attiene il risarcimento dei danni materiali, sia relativamente al risarcimento per le lesioni fisiche subite a seguito del sinistro.
Quanto alle lesioni fisiche, infatti, il legale vi potrà consigliare su come procedere per istruire al meglio il percorso clinico e vi potrà indicare un medico legale di fiducia al quale affidare l’incarico della redazione, previa visita, di un’accurata relazione medico legale di parte, prima di sottoporsi alla visita presso il medico incaricato dalla compagnia di assicurazione (ai fini della quantificazione del danno).
Tramite la gestione ab origine dell’intera pratica, l'avvocato specialista, trattando stragiudizialmente con il liquidatore del sinistro, potrà fronteggiare efficacemente ogni obiezione, eccezione o imprevisto e condurre la trattativa in via stragiudiziale, oltre a poter eventualmente trasferire il contenzioso in sede giudiziale.