RESPONSABILITÀ MEDICA

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Se avete patito un danno a seguito di una prestazione medica, il primo passo da compiere è sicuramente quello di chiedere una consulenza legale ad un professionista che sappia consigliarvi in maniera opportuna.
Noi di Caso Risolto valuteremo obbiettivamente la questione proposta, coadiuvati da medici legali ampiamente qualificati, e, solo nel caso in cui vi siano gli estremi per proseguire con una richiesta di risarcimento, vi consiglieremo il percorso migliore da seguire, aiutandovi ad ottenere il giusto ristoro dei danni subiti, oltre a valutare l'eventuale responsabilità penale del medico inerente la sua condotta.
E’ opportuno sapere peraltro che, negli ultimi anni, la posizione del paziente leso ha assunto, per la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma soprattutto in virtù della c.d. riforma Gelli con la Legge n. 24 del 2017, una posizione più agevole sotto il profilo della prova del danno patito; il danneggiato, infatti, sarà tenuto a provare unicamente l’esistenza del danno, rimanendo in capo al medico l’onere di provare che la sua prestazione sia stata eseguita con diligenza e che, conseguentemente, il danno sia imputabile ad un evento imprevisto o imprevedibile.
Pertanto, se ritenete di aver subito un danno a seguito di un caso di malasanità chiedete la nostra consulenza legale; previa oggettiva valutazione della vostra richiesta, potremo assistervi sia in fase stragiudiziale che nell’eventuale giudizio penale e/o civile per ottenere il risarcimento del danno subito.
Nella malaugurata ipotesi di decesso del paziente, o di lesioni invalidanti tali da inibire la capacità di agire, saranno i familiari della vittima ad essere assistiti al fine di ottenere il giusto risarcimento del danno subito, in qualità di eredi o agendo in nome e per conto del congiunto impossibilitato a far valere i propri diritti.
LA RIFORMA GELLI
La legge N. 24 dell'8 marzo 2017, ha introdotto significative modifiche in tema di responsabilità medica, sia in sede penale (escludendo la responsabilità penale dei medici per imperizia, laddove dimostrino di essersi attenuti alle linee guida indicate dall'Istituto superiore di sanità), sia in sede civile, facendo propria la oramai consolidata giurisprudenza in materia, che riconosce la responsabilità degli esercenti una professione sanitaria per colpa ai sensi dell'art. 2043 del codice civile; mentre la struttura sanitaria risponderà solo per responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano i termini di onere probatorio e di prescrizione (5 anni per la responsabilità extracontrattuale dei medici, e 10 anni per la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria).
La responsabilità medica si verifica ogni qual volta si è di fronte a quello che viene definito "danno iatrogeno", ovvero ogni lesione alla salute psico-fisica determinata dalla colpa del medico, dalla carenza strumentale della struttura sanitaria oppure dalla mancanza di un valido consenso informato.
Chiunque sia rimasto vittima di un errore medico ha il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento del danno subito, preliminarmente cercando di raggiungere un accordo in sede stragiudiziale con la struttura sanitaria, i medici e la compagnia di assicurazione garante per i rischi derivanti dalla loro attività e, in caso di esito negativo, ottenere il risarcimento del danno in sede giudiziale.
I professionisti di Caso Risolto potranno valutare, con la collaborazione di medici legali qualificati, la sussistenza delle vostre ragioni, indirizzandovi sulla strada da intraprendere per giungere al ristoro del pregiudizio subito.
L'ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE.
Se ritieni di essere rimasto vittima di un errore medico, dovuto ad omissioni, terapie errate, carenza delle risorse della struttura sanitaria pubblica o privata, carenza di informazioni o altro, il primo passo da seguire, dopo esserti rivolto ad un professionista esperto in materia, è quella di analizzare tutta la documentazione medica (cartelle cliniche, esami, referti etc.) in tuo possesso con l'aiuto di uno specialista medico legale, al fine di valutare la sussistenza di un nesso causale (nesso eziologico) tra la condotta del medico e il danno subito.
Dopo aver individuato una responsabilità del medico, dei suoi ausiliari e/o della struttura sanitaria, sarà possibile richiedere il risarcimento in via stragiudiziale, tentando di giungere ad un accordo che soddisfi al 100% le ragioni del danneggiato.
Nella denegata ipotesi di diniego alle richieste di risarcimento, è possibile chiedere l'intervento del giudice per dirimere la vertenza tra paziente danneggiato, medico e struttura sanitaria, ma solo dopo aver esperito, alternativamente, una consulenza tecnica preventiva o una mediazione.
LA MEDIAZIONE.
Prima di agire in giudizio, a seguito della riforma Gelli del 2017, è necessario ricorrere al procedimento di mediazione (o, in alternativa all'accertamento tecnico preventivo), da condurre con l'assistenza obbligatoria di un avvocato, volto a tentare di raggiungere un accordo per la definizione stragiudiziale della controversia. La mediazione va chiesta rivolgendosi ad un organismo di riferimento del territorio in cui ha la sede il Tribunale competente per il giudizio.
Dal comportamento delle parti nel procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale successivo giudizio e può condannare una o tutte le parti che non hanno partecipato al procedimento senza giustificato motivo al pagamento di una somma da versare allo Stato.
Nel procedimento di mediazione è fondamentale che il danneggiato partecipi agli incontri con il mediatore, personalmente o delegando un suo sostituto che conosca la vicenda e che sia dotato dei poteri di poter accettare l'eventuale proposta transitiva. Non è possibile delegare a tale scopo il proprio difensore.
L'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO.
In alternativa al procedimento di mediazione è possibile richiedere al Tribunale competente, in contraddittorio con l'esercente la professione sanitaria, la struttura e la loro impresa di assicurazioni, un "Accertamento Tecnico Preventivo" (o Consulenza Tecnica Preventiva), ovvero una procedura per mezzo della quale il giudice nominerà un C.T.U. (Consulente tecnico d'ufficio specializzato nella materia oggetto dell'A.T.P.) al quale affidare l'incarico di accertare la responsabilità medica, quantificare il danno subito e/o individuare gli interventi (cure) necessari per rimediare al danno causato al paziente, ivi comprese le eventuali spese necessarie.
Le indicazioni che il CTU esporrà nella sua perizia potranno risultare utili per giungere ad un accordo o, in caso contrario, indicare se sussistono le condizioni per intraprendere il giudizio vero e proprio.
LA FASE GIUDIZIALE.
Terminato il procedimento di Mediazione o l'Accertamento Tecnico Preventivo, in caso di esito negativo, il paziente danneggiato potrà agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno dinanzi al Tribunale competente ricorrendo al procedimento sommario di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.
Il danneggiato può agire ricorrendo in giudizio nei confronti dell'esercente la professione sanitaria che si ritene responsabile, la struttura presso la quale operava il medico o gli assistenti, nonché la compagnia di assicurazione che garantisce i medici e/o la struttura sanitaria dai rischi derivanti dalla loro attività, avendo, il paziente, azione diretta anche nei confronti di quest'ultima.
Ed infatti, grazie alla riforma Gelli, non sarà più necessario attenderebbe che siano i medici o la struttura sanitaria citata in giudizio a chiamare in causa la propria impresa di assicurazione dopo essersi costituti, con un guadagno sui tempi della causa.
Ed infatti, la riforma Gelli, non si è limitata a prevedere la possibilità di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione, ma, come accade da anni in tema di R.C. Auto, per garantire al paziente rimasto vittima di un caso di malasanità, la possibilità di ottenere il giusto risarcimento, ha previsto l'obbligo, per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private e per i professionisti che entrano in rapporto diretto con i pazienti, di stipulare una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dalla responsabilità medica.
Se la struttura o il medico non sono assicurati o l'impresa di assicurazione è in stato di insolvenza o liquidazione coatta, vi è la possibilità di ricorrere al Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità medica che garantisce i danni causati ai pazienti per colpa medica.