top of page

La perdita del prossimo congiunto: il sinistro mortale.

  • Immagine del redattore: Avv. Gianluca Verdesca
    Avv. Gianluca Verdesca
  • 25 mar 2020
  • Tempo di lettura: 4 min


Nei sinistri stradali con esito mortale, il diritto al risarcimento danni si trasmette dalla vittima primaria (ovvero il soggetto direttamente coinvolto nel fatale evento), ai congiunti di quest’ultima, oltre che ad altri soggetti (cosiddette “vittime secondarie”), i quali, portatori di un’autonoma legittimazione ad agire, rappresentati da un legale, possono agire ai fini del ristoro dei danni a vario titolo patiti.

Chi sono le vittime secondarie di un incidente stradale mortale:


  • I prossimi congiunti, ovvero: il coniuge, i figli, i fratelli, le sorelle, i nonni e i nipoti in linea retta, indipendentemente dal fatto che fossero o meno stabilmente conviventi con il de cuius;

  • il convivente more uxorio;

  • altri parenti, quali: gli zii, i cugini, i cognati etc.;

  • in via residuale, chiunque possa vantare un danno dimostrabile

Tutti questi soggetti, o vittime secondarie, sono titolari di un diritto al risarcimento del danno da incidente mortale per le lesioni di tipo patrimoniale e non patrimoniale prodottesi direttamente nella loro sfera giuridica.

  1. a) Danni Patrimoniali, i quali coprono essenzialmente le categorie del Danno Emergente e del Lucro Cessante.

Il Danno Emergente è la diminuzione economica effettivamente subìta dai congiunti / vittime secondarie a seguito dell’incidente mortale, e si compone di tutte le spese sostenute per una serie di prestazioni, tra cui, a titolo non esaustivo, spese sanitarie, onoranze funebri, tumulazione del defunto etc.

Hanno diritto ad essere risarciti a titolo di danno emergente coloro che possano provare l’esborso finalizzato alle predette spese.

Il danno da Lucro Cessante rappresenta invece un “mancato guadagno”, il cui ammontare, a differenza del danno emergente, è soltanto ipotizzabile.

In particolare, esso consiste nella perdita di somme che con buona probabilità sarebbero state corrisposte dal de cuius ai parenti dello stesso (o, come sopra, alle vittime secondarie) e che, a seguito dell’evento morte, non potranno più essere percepite.

In relazione, dunque, al grado di parentela, al rapporto di convivenza o alla relazione comunque intercorrente fra la vittima primaria e quelle secondarie, il mancato guadagno avrebbe potuto consistere in: contribuzione alle spese familiari, mantenimento, versamento degli alimenti, elargizione di regali etc..

La determinazione esatta del quantum di questo genere di danno è di sicuro meno agevole rispetto alla prova del danno emergente, dal momento che si tratta di una lesione economica solo potenziale. Tutto è rimesso al libero convincimento del giudice, che lo liquida equitativamente, a norma degli articoli 1226 e 2056 c.c., sulla scorta dei criteri orientativi elaborati dalla giurisprudenza di merito per la definizione dell’ammontare del danno da lucro cessante, basati sul reddito annuo percepito dalla vittima al momento del decesso.

Gli attori/danneggiati, dal canto loro, potranno presentare ogni genere di prova a dimostrazione del danno, compresa quella presuntiva ex art. 2727 c.c..


  1. b) Danni Non patrimoniali

Quanto ai danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., il risarcimento per il decesso di un congiunto o compagno a seguito di incidente stradale, copre sostanzialmente la perdita del legame affettivo e sociale con questo  e le conseguenti ripercussioni sulla vita della vittima secondaria. Pertanto, tutti i soggetti lesi a vario titolo dall‘evento luttuoso – e  non solo i congiunti in senso stretto – potranno ottenere ristoro alla loro sofferenza.

Anche in questo caso, come per il lucro cessante, la liquidazione del danno da parte dei giudici è affidata a criteri di natura equitativa.

Venendo al significato specifico di danno non patrimoniale, le famose sentenze della Cassazione (cfr. Cass. S.S.U.U. nn. 26972/08; 2697308; 26974/08; 26975/08) sono concordi nel considerare come un unicum le diverse voci tradizionalmente afferenti a questa macro-categoria (in passato si distingueva fra danni: morali, biologici, esistenziali, e da compromessa vita di relazione).

Ciò significa che dovranno essere risarcite tutte le alterazioni negative di natura non economica che affliggono la vita dell’avente diritto in conseguenza del sinistro.

Nocumenti derivati dalla lesione di interessi e valori costituzionalmente rilevanti (vd. artt. Cost.: 2 – “Diritti inviolabili dell’uomo all’interno della formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità”; 29 “Diritti della famiglia”; 30 “Diritto-dovere dei genitori di educare, mantenere ed istruire la prole”), per la cui quantificazione monetaria si fa riferimento a una serie di elementi – quali, ad esempio: rapporto di parentela, rapporto di convivenza o relazione affettiva; età della vittima principale e di quella secondaria; composizione del nucleo familiare etc. – contenuti in tabelle per il calcolo dei danni da incidente stradale mortale, pubblicate dai Tribunali di Milano e Roma.

Data la complessità della materia, appare opportuno rivolgersi ad un professionista che conosca la materia, per sapersi muovere opportunamente.


Si è detto sin qui del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti direttamente dalle vittime secondarie (danni jure proprio). Ma non sono i soli.


I danni jure hereditatis

Nel caso in cui l’evento morte non segua immediatamente al sinistro stradale, ma intervenga dopo un certo lasso di tempo da questo, gli eredi della vittima acquisiscono il diritto ad essere risarciti anche per i danni che si sono prodotti direttamente nella sfera del de cuius prima di spegnersi, e che si sono trasmessi loro per successione mortis causa. Si tratta dei cosiddetti danni jure hereditatis, che sono: il danno biologico terminale e il danno catastrofale.

Il danno biologico terminale da incidente stradale mortale consiste nello stato di menomazione psico-fisica subìta dalla vittima in seguito alle ferite riportate. Esso ricomprende altresì le spese sopportate per: visite mediche, interventi chirurgici, degenza ospedaliera, spostamenti e assistenza del ferito/defunto.

Per danno catastrofale si intende, invece, il dolore morale di massima intensità sofferto dal de cuius prima del decesso. Perché possa configurarsi quest’ultima categoria di danno, è necessario che la vittima, almeno per un breve periodo, fosse in possesso delle capacità cognitive, e comunque sufficientemente lucida da percepire i patimenti connessi alla propria condizione (fra cui, anche, il timore e l’imminenza della morte stessa).

Mentre non dovrebbe essere rilevante, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, la circostanza che sia intercorso un considerevole lasso di tempo tra il momento dell’incidente e quello del decesso.

Anzi, sempre più spesso si riconosce la risarcibilità del danno catastrofico jure hereditatis anche laddove la morte sia sopraggiunta pressoché contestualmente (= morte (quasi) sul colpo);  purché, come detto, la vittima abbia avuto modo di rendersi conto della situazione.


In conclusione

La consulenza di un legale esperto in diritto delle assicurazioni e cause di risarcimento danni relative ai sinistri stradali, potrà certamente sciogliere qualsiasi dubbio in merito ai tempi per ottenere giustizia in sede civile, e sulle altre questioni accennate in questo articolo.

Il primo consulto orientativo sarà gratuito.



Avv. Gianluca Verdesca

mobile: 3487296688







 
 
 

Comentarios


© 2023 by Tomorrow. Proudly created with Wix.com     >>>     Call us: 123-456-7890      >>>     Follow us:

  • Facebook Basic
bottom of page