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Ecobonus 110%. Gli incentivi per ristrutturare casa gratis.

  • Immagine del redattore: Avv. Luca Lezzi
    Avv. Luca Lezzi
  • 16 lug 2020
  • Tempo di lettura: 5 min

Il superbonus del 110% è stato introdotto con il c.d. Decreto Rilancio per favorire la ripresa economica nel settore dell’edilizia ed è attualmente in fase di conversione in legge.

Dopo il voto di fiducia alla Camera la legge è attesa all’esame del Senato, dove è prevista l'approvazione entro il 18 luglio.

Il superbonus però sarà operativo solo dopo la pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate e il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico.

Pertanto, pur avendo previsto che il bonus si applichi per i lavori eseguiti a partire dal primo luglio, lo stesso non sarà davvero operativo prima di settembre/ottobre del 2020.


Chi può beneficiare del superbonus.

La nuova detrazione al 110% di cuiall’articolo 119 del DL Rilancio riguarda interventi realizzati dal primo luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Termine esteso fino al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp).

Il definitiva sarà possibile per il committente ricevere, al momento della dichiarazione dei redditi, una detrazione fiscale pari all'importo dei lavori commissionati più un ulteriore 10%, oppure ottenere direttamente dall'impresa uno sconto in fattura del 100%, cedendo a questa il relativo credito d'imposta.

A sua volta l'impresa potrà cedere il credito ad una banca o ad un altra impresa, con uno sconto del 9%.

Per esempio, se i lavori di ristrutturazione ammontano ad € 10.000, il credito d'imposta ammonterà ad € 11.000. L'impresa applicherà uno sconto del 100% al committente che, quindi, non pagherà nulla, mentre l'impresa potrà utilizzarlo o cederlo ad un terzo con uno sconto del 9%, incassando € 10.010. Il terzo che riceve il credito beneficerà di uno sconto nella dichiarazione dei redditi per € 11.000, con un guadagno netto di € 990.

Tale credito sarà, infatti, cedibile senza alcun limite, e potrà essere scontato nella dichiarazione dei redditi in soli 5 anni contro i canonici 10.

Infatti, come affermato da Riccardo Fraccaro, Sottosegretario di Stato alla Presidenza dei Ministri: 

Saranno loro questi soggetti ad anticipare le somme necessarie per effettuare i lavori e saranno poi loro a incassare il credito di imposta dal fisco, con la possibilità anche di cederlo ulteriormente in passaggi successivi e senza limiti. Le famiglie, se vorranno, potranno non anticipare le somme necessarie per pagare i lavori.

La misura si applica alle persone fisiche ma non ai soggetti titolari di reddito d’impresa; a condomini, Iacp, cooperative di abitazione, enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche.

Potranno, dunque, usufruire del bonus tutti quei cittadini che effettueranno interventi di ristrutturazione e di miglioramento energetico, a condizione che vengano rispettati determinati requisiti.

Il superbonus vale sia per i lavori eseguiti nell'abitazione di residenza, sia per quelli eseguiti nelle seconde case, ad eccezione di quelle che rientrano nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli o palazzi di eminenti pregi storici o artistici).

Sarà altresì possibile utilizzare il bonus del 110% sul numero massimo di due unità immobiliari.

Chi possiede un appartamento in un condominio potrà ristrutturarlo solo se i lavori verrano eseguiti su tutto l'edifico condominiale, salvo il caso in cui l'appartamento sia funzionalmente indipendente e abbia uno o più accessi autonomi dall’esterno, come una villetta a schiera


Gli interventi ammessi.

Potranno accedere al super ecobonus 110%, i cittadini italiani che avranno effettuato le seguenti tipologie di interventi alla propria abitazione:

Isolamento termico dell'edifico (il c.d. "cappotto termico", ivi compresi i tetti, oltre alle superfici verticali/orizzontali);

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (almeno in classe A), pompe di calore, collettori solari, unità di micro-cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento efficiente (solo nei comuni montani non interessati da procedure d’infrazione Ue per la qualità dell’aria).

Prevista anche la possibilità di sostituire il vecchio impianto con una caldaia a biomassa in classe 5 stelle, solo per le aree non metanizzate dei comuni esclusi dalle procedure Ue d’infrazione per la qualità dell’aria.

Il superbonus del 110% è riconosciuto anche per le spese relative ai lavori antisismici fatta eccezione per la zona sismica in classe 4.

Per quanto riguarda l’isolamento termico delle superfici sia verticali che orizzontali, dovranno essere utilizzati materiali isolanti che rispettano l'ambientale ed indicati all’interno del Decreto del Ministero dell’ambiente.

Sarà possibile effettuare anche lavori di installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo per il fotovoltaico, punti di ricarica per veicoli elettrici e tutti gli interventi di efficienza energetica già compresi nell’ecobonus, a condizione che siano eseguiti insieme ai lavori principali indicati nel decreto, ovvero l'isolamento termico, la sostituzione dell'impianto di riscaldamento e/o lavori antisismici.

Sarà possibile sostituire anche gli infissi dei singoli appartamenti a condizione che rientrino, ovviamente, nei più ampi lavorii di ristrutturazione sopra indicati.


Requisiti per accedere al bonus.

per poter accedere al bonus, gli interventi di riqualificazione energetica incentivati devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, portare l’abitazione alla classe energetica più alta raggiungibile.

Al fine di dimostrare l’avvenuto miglioramento di almeno due classi energetiche, il cittadino dovrà rivolgersi ad un tecnico specializzato che provvederà, con una dichiarazione asseverata, a rilasciare un Attestato di Prestazione Energetica (il cosiddetto "Ape"). 

Anche il costo per l'intervento del tecnico abilitato sarà ricompreso nel superbonus.


Limiti di spesa per gli interventi di isolamento termico e sostituzione caldaie.

Per quanto riguarda l’isolamento termico, la spesa massima deducibile è di 50.000 € per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera, 40.000 € per unità immobiliare negli edifici composti da due a otto unità, 30.000 € per unità immobiliare nei condomini più grandi.

Per quanto riguarda, invece, la sostituzione degli impianti di riscaldamento, l'importo massimo deducibile è pari a 20.000 € per unità immobiliare negli edifici che hanno fino a 8 unità, 15.000 € per unità immobiliare negli edifici di maggiori dimensioni, 30.000 € per le abitazioni singole.


Limiti di spesa per il fotovoltaico.

Per il fotovoltaico, lo sgravio del 110% non è cumulabile con altri incentivi pubblici; inoltre, la detrazione è subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito.

Il limite di spesa per fotovoltaico e batterie è di 48.000 €. Per i sistemi di accumulo da abbinare al fotovoltaico c’è poi un massimale di spesa di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo, mentre per il fotovoltaico i massimali sono diversi a seconda dei casi: per le installazioni su edifici esistenti il limite è a 2.400 €/kW di potenza, mentre scende a 1.600 €/kW in caso di “interventi di ristrutturazione edilizia”, “interventi di nuova costruzione” e “interventi di ristrutturazione urbanistica”.


I documenti necessari per accedere alll'Ecobonus.

Il Decreto stabilisce che per poter accedere all'ecobonus, sarà necessario presentare, oltre all'APE (Attestato di Prestazione Energetica) una serie di documenti, tra i quali: Verbale dell'assemblea di condominio che attesta l'approvazione dei lavori sulle parti comuni dell'edificio, l'avvio della procedura dell’Agenzia delle Entrate per il visto di conformità rilasciato dal commercialista e dal CAF, una perizia asseverata da parte dei tecnici per attestare i requisiti tecnici del progetto e della sua realizzazione.

I dati degli interventi effettuati sull’unità immobiliare dovranno poi essere comunicati in via telematica all’Agenzia delle Entrate, e di seguito, dovrà essere fatta comunicazione all’ENEA


Le sanzioni per chi effettua lavori con dichiarazioni false.

Nei casi in cui venga comunicata o rilasciata un’attestazione non veritiera, questa sarà punita con una sanzione pecuniaria dai 2.000 euro ai 15.000 euro oltre alle conseguenze penali e il risarcimento del danno nei confronti dell'erario (a tal fine i tecnici abilitati a rilasciare le perizie asseverate dovranno, obbligatoriamente, munirsi di apposita polizza assicurativa).

Chi cercherà di aggirare gli ostacoli per ottenere lavori di ristrutturazione a costi gonfiati per lucrare sugli incentivi corre il serio il rischio di commettere un reato.

Le conseguenze per uno dei comportamenti sopra descritti sono varie: innanzitutto c’è la contestazione di operazioni inesistenti, nel caso di fatture o altri documenti emessi per operazioni non realizzate o realizzate in parte, con corrispettivi superiori a quelli reali e intestate a soggetti diversi da quelli effettivi.

Il reato di indebite compensazioni si verifica quando l’importo falso compensato supera i 50.000 euro.

Il titolare dell’impresa edile rischia la reclusione da quattro a otto anni per l’emissione o il rilascio di fatture per operazioni inesistenti. La pena si riduce da diciotto mesi a sei mesi qualora l’importo sia inferiore a 100.000 euro.

Il cittadino che ha ricevuto le fatture, invece, rischia di commettere i seguenti reati:

  • dichiarazione fraudolenta se indica le fatture nella dichiarazione dei redditi;

  • concorso in emissione di fatture false commesso dall’impresa.


 
 
 

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