L'assegno di divorzio.
- Avv. Luca Lezzi
- 19 mar 2019
- Tempo di lettura: 3 min
I nuovi criteri per la determinazione dell'assegno divorzile. La funzione riequilibratrice in favore dell'ex coniuge economicamente più debole.

Il criterio dell'autosufficienza economica nella determinazione dell'assegno.
Con la sentenza n. 11504 del 2017, la Corte di Cassazione mutò radicalmente i criteri per la determinazione dell'assegno di divorzio, superando il principio secondo il quale, detto assegno, aveva la funzione di ristabilire il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, indipendentemente dal fatto che il coniuge economicamente più debole, in favore del quale veniva stabilito il predetto assegno, avesse o meno una autosufficienza economica.
Con la pronuncia del 2017, il giudice di legittimità superò le regola del "tenore di vita" in favore della "natura assistenziale" dell'assegno, affidando al giudice di merito il compito di valutare la mancanza di mezzi adeguati di sostentamento in capo al coniuge economicamente più debole, nonché l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
In definitiva, il richiedente l'assegno ne avrebbe avuto diritto solo in assenza di un reddito (di qualunque specie o proprietà mobiliari ed immobiliari) e non fosse stato in grado di procuraselo (per motivi di salute; per ragioni attinenti all'età o difficoltà oggettive connesse con il mercato del lavoro).
La natura assistenziale dell'assegno di divorzio e la sua funzione riequilibratrice.
Nel 2018, a breve distanza dalla sentenza n. 11504 del 2017, intervennero le Sezioni Unite della Suprema Corte che, confermando la natura assistenziale dell'assegno divorzile, introdussero due nuovi criteri per la sua determinazione, ovvero il criterio perequativo e quello compensativo.
Con la sentenza n. 18287, le SS.UU. ribadirono il superamento del principio del "tenore di vita", ma, in applicazione dei principi di uguaglianza e solidarietà costituzionalmente protetti, attribuirono all'assegno di divorzio una funzione equilibratrice del reddito dei due coniugi, non per conservare il medesimo tenore di vita della coppia prima della separazione, ma come un aiuto al coniuge economicamente più debole.
Dopo la sentenza in commento i giudici di merito, nella determinazione dell'assegno di divorzio, sono stati chiamati a valutare una serie di fattori; innanzitutto l'esistenza o meno di una situazione di squilibrio economico di uno dei due coniugi rispetto all'atro, e, dopo aver accertato l'effettiva difficoltà a procurarsi una fonte di reddito tale da non trovarsi più in detta situazione (per le condizioni di salute, per l'età e/o le difficoltà del mercato del lavoro, ecc.), valutare come, ed in che misura, il coniuge economicamente più debole ha contribuito alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altro coniuge.
L'adeguatezza dei mezzi di sussistenza deve, pertanto, essere valutata non solo in relazione allo loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quello che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare che, sciolto il vincolo familiare, produrrebbero effetti vantaggiosi per una sola parte in assenza del riconoscimento di un assegno in favore dell'ex coniuge economicamente più debole.
Il criterio compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale, perchè entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che è venuta a mancare con la fine del matrimonio.
Solo attribuendo rilevanza alle scelte e ai ruoli, sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare, si può accertare in concreto se la condizione di squilibrio economico venuto a crearsi sia da ricondurre alle scelte comuni e ai ruoli che ciascun coniuge ha scelto di attribuirsi all'interno della famiglia, tenendo in debita considerazione la durata del matrimonio e l'età del richiedente l'assegno.
Pertanto, il riconoscimento dell'assegno di divorzio , cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi o comunque della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970 (come modificato dalla L. n. 74 del 1987), i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durate del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Con l'ordinanza n. 5975/2019, gli ermellini, riportandosi ai principi espressi dalle Sezioni Unite nel 2018, hanno avuto modo di ribadire che l'assegno divorzile non è un mero aiuto esistenziale, ma la sua funzione è quella di riequilibrare il contributo che l'ex coniuge, economicamente più debole, ha dato alla svolgimento della vita familiare ed alla realizzazione lavorativa dell'altro.
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