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Il risarcimento del danno in caso di lesioni c.d. "micropermanenti".

  • Immagine del redattore: Avv. Luca Lezzi
    Avv. Luca Lezzi
  • 6 mar 2019
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 3 apr 2019

Danno risarcibile anche senza radiografia.

Avvocato Ancona Risarcimento danni Sinistri stradali

La normativa.

L'art. 139 del decreto legislativo 209/2005, c.d. Codice delle Assicurazioni, novellato dagli art. n. 32, commi 3 ter e 3 quater del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  ha introdotto il dettato normativo secondo il quale le lesioni di lieve entità, ossia quelle foriere di una invalidità permanente inferiore ai 9 punti in percentuale, non possono dar luogo a risarcimento per danni biologici permanenti se non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni.

In definitiva, la ratio della novella del 2012 è quella di diminuire i costi dei risarcimenti conseguenti ai danni da c.d. "colpo di frusta", in tutti quei casi nei quali la lesione non sia strumentalmente accertabile, ma desunta esclusivamente dalla sintomatologia soggettiva riferita dalla vittima. Non sarebbe pertanto possibile richiedere il risarcimento del danno se le lesioni non siano accertate per mezzo di un esame clinico strumentale, quale, a titolo meramente esemplificativo, una radiografia, una risonanza magnetica o una TAC.


La giurisprudenza di merito.

Nonostante la norma sembra precludere la possibilità di ottenere un risarcimento del danno nel caso di un "colpo di frusta" (lesione a rachide cervicale e/o lombare) a seguito di un sinistro stradale, i giudici di merito hanno, quasi sempre, demandato il compito di accertare natura ed entità delle lesioni ai consulenti tecnici d'ufficio, che, spesso,  non hanno condiviso la portata letterale del testo normativo, contestando la norma laddove non consente di accertare la sussistenza di una lesione anche in mancanza di un accertamento clinico strumentale.

Ciò ha permesso ai danneggiati di ottenere il giusto risarcimento del danno, nonostante la norma in commento parrebbe non consentirlo; ma non è affatto scontato che i giudici di merito seguano sempre le indicazioni dei loro consulenti tecnici, potendo respingere la domanda di risarcimento del danno laddove riscontrino la mancanza di un esame clinico obiettivo che evidenzi, con certezza, l'esistenza di una lesione.


L'intervento dei giudici della Cassazione.

Sul punto sono intervenuti i giudici della Suprema Corte di Cassazione che, con una serie di interventi a partire dal 2016, con la sentenza n. 18773, hanno fissato alcuni principi con i quali affermando che “Il comma 3-quater dell’art. 32, così come il precedente comma 3-ter della legge l. 27/12, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti).

Pertanto i criteri dei due commi della novella del 2012 (lesioni visivamente, strumentalmente, clinicamente, obiettivamente accertate) vanno riassunti nella definizione “suscettibile di accertamento medico legale”, e che essi siano “da utilizzarsi secondo la leges artis”.

Anche nella denegata ipotesi in cui le lesioni non fossero passibili di accertamento clinico strumentale, una valutazione di assenza di postumi dev’essere sostenuta da motivazioni più complete, basate sul complessivo accertamento medico legale.

Gli ermellini hanno criticato la portata degli art. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni in quanto limitativa del principio del libero convincimento del giudice, obbligando ad escludere dal novero delle prove utilizzabili quelle diverse dalla documentazione clinica.

Tale orientamento è stato seguito da pronunce ancor più recenti della Suprema Corte, che, con l'arresto n. 1272 del 2018, hanno precisato che “l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale”.

Pertanto, seguendo il condivisibile orientamento del giudice di legittimità, l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, impone al medico legale, chiamato dal giudice a verificare la sussistenza delle lesioni lamentate dal danneggiato, una corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri scientifici di valutazione e stima del danno, anche in assenza di esami clinici strumentali, consentendo la risarcibilità anche di quei danni i cui postumi non siano visibili e/o suscettibili di un accertamento strumentale (radiografia, risonanza magnetica, ecc.).



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